PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 222 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso della maggiore anzianità di servizio, si applica la reclusione militare fino a due anni. La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

Art. 2.

      1. All'articolo 223 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso della maggiore anzianità di servizio, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

Art. 3.

      1. All'articolo 224 del codice penale militare di pace è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi con abuso della maggiore anzianità di servizio, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

 

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Art. 4.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 226 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

      «Se il fatto è commesso con abuso della maggiore anzianità di servizio, la pena è raddoppiata. La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

Art. 5.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 227 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «Se il fatto è commesso con abuso del grado o della maggiore anzianità di servizio, la pena è aumentata di un anno. La stessa pena si applica se il reato è commesso da tre o più militari riuniti».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 228 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «Art. 228-bis. - (Violenza privata). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che con violenza o minaccia o abuso del grado o della maggiore anzianità in servizio costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualcosa è punito con la reclusione militare fino a due anni.
      Se la vittima è costretta a fare o tollerare atti sessuali la pena è triplicata.
      La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

Art. 7.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 229 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «Se il fatto è commesso con abuso della maggiore anzianità di servizio, la

 

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pena è aumentata di sei mesi. La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».

Art. 8.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 260 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «I reati previsti dagli articoli 222, 223, secondo e terzo comma, 224, 226, 227, 228-bis e 229 sono perseguibili anche a querela della persona offesa».

Art. 9.

      1. All'articolo 100 del codice penale militare di pace è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La persona che esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare la quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria militare una notizia di reato militare di cui sia venuta a conoscenza a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punita con la reclusione militare da uno a tre anni».